Perché nel sito dello sportello telematico tutti possono vedere le mie istanze?

Nella sezione "Amministrazione trasparente" dello sportello telematico sono pubblicati i dati relativi ai provvedimenti adottati dai dirigenti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 23, com. 1, let. a: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano […] gli elenchi dei provvedimenti adottati […] dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione;"

Come previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 23, com. 2:

Per ciascuno dei provvedimenti […] sono pubblicati "il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."

L'autorità Nazionale Anticorruzione, con l'orientamento n. 11/2014 ha chiarito che in materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono.

In tali casi, l'amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all'art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall'amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all'art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).

Per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento” si intendono le indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l'ufficio o il soggetto che lo ha formato.[1]

Per quanto attiene alle modalità di pubblicazione, nelle more della definizione della scheda sintetica da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Decreto, gli obblighi possono essere assolti, oltre che nella forma degli elenchi con il contenuto previsti dalla norma, anche mediante pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza.

Altra questione che si potrebbe porre in ordine all'applicazione della norma riguarda i provvedimenti degli sportelli unici, in particolare delle attività produttive. In tal caso, oggetto di pubblicazione deve essere il provvedimento finale SUAP, con la relativa scheda, mentre gli altri atti istruttori devono essere solo menzionati. Diversamente si ritiene debbano essere oggetto di pubblicazione da parte del Comune gli estremi del provvedimento edilizio, il permesso di costruire che si inserisce nell'ambito dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività produttiva. Si tratta infatti in entrambi i casi di provvedimenti attributivi di vantaggi al privato e, pertanto, nell'ambito del procedimento di approvazione, potrebbero sorgere i fenomeni di maladministration che la norma vuole prevenire. [2]

La pubblicazione dei dati personali nella sezione Amministrazione trasparente dello sportello telematico avviene tenendo in considerazione quanto previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati: [3]

  • esiste una norma di legge o di regolamento che ammette la pubblicazione nel sito istituzionale
  • i dati personali oggetto di diffusione sono dati comuni
  • la pubblicazione di cognome e nome, ragione sociale rispetta il principio di pertinenza e non eccedenza

 

[1] ANAC - FAQ in materia di trasparenza sull'applicazione del D.lgs n.33/2013
[2] Lega Autonomie - Linee guida in materia di trasparenza e obblighi di pubblicità (Mariangela Di Giandomenico)
[3] Garante per la protezione dei dati personali - Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati